Celebrazione esequie

Codice di Diritto Canonico

LIBRO IV – LA FUNZIONE DI SANTIFICARE DELLA CHIESA

PARTE II – GLI ALTRI ATTI DEL CULTO DIVINO

TITOLO III – LE ESEQUIE ECCLESIASTICHE

(Cann. 1176 – 1185)

CAPITOLO I (Cann. 1177 – 1182)

LA CELEBRAZIONE DELLE ESEQUIE

Can. 1177 – §1. Per qualsiasi fedele defunto, le esequie devono essere celebrate di norma nella chiesa della propria parrocchia.

§2. Tuttavia è consentito a ciascun fedele, o a coloro cui compete provvedere alle esequie del fedele defunto, scegliere un’altra chiesa per il funerale, con il consenso del rettore di questa e avvertito il parroco proprio del defunto.

§3. Se la morte è avvenuta fuori della propria parrocchia, e il cadavere non è stato trasportato in essa, né è stata legittimamente scelta alcuna chiesa per il funerale, le esequie siano celebrate nella chiesa della parrocchia in cui è avvenuta la morte, a meno che non ne sia designata un’altra dal diritto particolare.

E’ buona cosa che i parenti del defunto avvisino il parroco della morte del congiunto, anche per accordarsi per il rito delle esequie in base alla disponibilità del sacerdote, sentita poi la disponibilità dell’agenzia di onoranze funebri scelta.

Si precisa che le esequie devono essere celebrate di norma nella chiesa della propria parrocchia” (come indicato al  §2 del canone 1177 del Codice di Diritto canonico). Si può in via eccezionale scegliere anche un’altra chiesa, sempre in base alla disponibilità del parroco o rettore della chiesa scelta. Per queste eccezioni è buona educazione che siano i parenti (presentandosi al sacerdote di persona o anche con una telefonata) a spiegare le necessità dell’eccezione.

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